Licenziamenti e cassa integrazione

La manovra finanziaria 2021 approvata dal Senato prevede novità sia per quanto riguarda il licenziamento, che per la cassa integrazione.

Ma quali sono queste novità?

Divieto di licenziamento

Si estende al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).

Non si applica però nei seguenti casi:

  • Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c);
  • In caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane per la cassa integrazione ordinaria possono essere fruite in modo continuativo oppure in modo alternato tra il 1 gennaio al 31 marzo 2021.

Le 12 settimane per l’assegno ordinario e la cassa integrazione salariale in deroga possono essere fruite in modo continuativo oppure in modo alternato tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.